Il cappio al collo della libera stampa: un ‘fascismo’ che il ceto politico tutto (anche di sinistra) non vuol vedere. La condanna del giornalista Ignazio Maiorana ‘colpevole’ di avere ripubblicato vent’anni dopo gli articoli di Michele Pantaleone (lo scrittore, in vita sempre assolto, che seppe scovare la mafia nei suoi santuari protetti) è solo l’ultimo atto di una strage continua di verità e di democrazia che non si misura con il numero di processi ma con la forza deterrente che riduce al silenzio. Il reato di diffamazione è ancora lo stesso del Codice Rocco voluto da Mussolini
Oh Italia; Repubblica democratica fondata sul lavoro; Costituzione che esalta la dignità umana e i diritti fondamentali dell’individuo a partire da quello di manifestare liberamente il proprio pensiero e di concorrere così alla verità e al pluralismo delle idee, per sé e per l’intera società che ha quindi nella libertà di stampa il suo vero, principale presidio di democrazia.
A tutti Voi (Italia, Repubblica, Costituzione), e quindi a tutti Noi, bisogna gridare un allarme: immediato, urgente, disperato perché esso abbia in sè anche la forza necessaria per pretendere e determinare subito risposte immediate. Risposte che, non ci s’illuda, mai pioveranno dall’alto ma devono essere costruite, realizzate, imposte – pacificamente e con metodo democratico – dal basso.
Potremmo rendere il senso di questo s.o.s. con le parole, entrate nella storia, pronunciate nel 1970 da Jack Swigert, pilota di comando della sfortunata missione lunare ‘Apollo ’13: ‘Houston, abbiamo un problema’. In effetti egli testualmente disse ‘Abbiamo avuto un problema’ ma la versione adatta a noi è proprio quella, inesatta, entrata nella vulgata corrente: nella nostra variante ‘Roma, abbiamo un problema’, perché il problema è enorme, attuale, presente, sempre più grave e sempre più insopportabilmente lesivo della nostra democrazia e del principio basilare che ne tutela l’essenza: il diritto alla verità, possibile solo attraverso la libertà effettiva di diffondere e fare circolare le informazioni.
Un diritto ostacolato e di fatto impedito dalle norme vigenti e dalla loro applicazione corrente nelle aule giudiziarie con l’effetto, frequente e non eccezionale, di calpestare il dettato costituzionale e di volgerlo nel suo contrario. Il che non costituisce solo una sgradevole situazione di principio ma, scoraggiando e intimidendo l’informazione scomoda, depreda della verità la società e la costringe a subìre la menzogna, l’intrigo, il complotto, la macchinazione fino alla deriva estrema degli omicidi e delle stragi di Stato, con tutte le falsificazioni e i depistaggi giudiziari del caso, come tratti inevitabili del potere. E invece, in democrazia, in una vera democrazia, il potere deve essere controllato, controllabile e trasparente e ciò è possibile solo se quel dettato costituzionale è pieno, effettivo, reale.
Non basterebbero migliaia di pagine a raccontare la fitta casistica degli abusi del diritto, tramite querele e azioni giudiziarie intimidatorie, con i quali tutti i giorni si mette il bavaglio al quel poco di stampa libera che abbiamo, si puniscono i giornalisti che onorano la loro missione o tentano di farlo, si scoraggiano e si dissuadono gli altri dal toccare gli interessi di organizzazioni criminali ‘amiche’ del potere, nonché di personaggi influenti e cricche ben piazzate nei posti di comando dell’economia, della finanza, della politica, della burocrazia, di vari apparati anche giudiziari dello Stato che non sempre agiscono come dovrebbero e pertanto non tollerano il controllo della pubblica opinione.
Sono questi i giornalisti che dovremmo dotare di robuste apposite ‘scorte’ (di tipo efficace contro l’aggressione violenta portata tramite l’arma, apparentemente legalitaria e di garanzia, delle querele) invece di quelli ‘minacciati’ da innocui messaggi talvolta di autoproduzione e perciò, a spese dei contribuenti, assistiti per anni h24 da poliziotti e carabinieri armati, utili solo al loro status e alla loro carriera, magari in aziende editoriali dove nulla hanno da temere in ragione dell’attività svolta e dove anzi l’interesse prevalente perseguito è proprio quello di sostenere quel sistema che tende a spegnere ogni voce libera e perciò ostile al potere che non tollera controlli e che teme la verità.
L’ultimo caso in ordine di tempo riguarda Ignazio Maiorana, direttore del periodico siciliano l’Obiettivo. Lo prendiamo ad esempio, ben sapendo che le situazioni analoghe sono tante, dalla Sicilia al Veneto e in ogni parte d’Italia, e che nell’isola il numero è rilevante, dal mensile Dialogo di Modica, alla vera e propria persecuzione che da tempo a Racalmuto e in tutto l’Agrigentino subisce Salvatore Petrotto, ‘colpevole’ recidivo di battersi per la verità, la trasparenza della pubblica amministrazione e la cura del bene pubblico.
Maiorana l’8 marzo scorso è stato condannato dal Tribunale civile di Termini Imerese a pagare 15 mila euro per aver riproposto uno scritto, ritenuto diffamatorio, facente parte di una raccolta di articoli de l’Obiettivo, pubblicati tra il 1985 e il 1996, a firma dello scrittore Michele Pantaleone. Il libro di Maiorana, edito dall’Istituto siciliano di studi politici ed economici, porta il titolo “Ora la sacciu, ora la dicu”. Il processo è stato intentato da Salvatore Bordenga, all’epoca dirigente politico con varie cariche di partito (Pci-Pds) e istituzionali (consigliere provinciale a Caltanissetta) nonché dipendente comunale con qualifica di dirigente dell’Ufficio tecnico di Villalba.
Qui non possiamo entrare nel merito del caso che merita un’apposita trattazione, ma qualche cenno è necessario.
La paternità originaria degli scritti è di Michele Pantaleone che nell’articolo ‘incriminato’, pubblicato a dicembre ’94, denunciava un sistema per cui i dirigenti degli uffici tecnici di vari Comuni del Nisseno, Villalba ed altri, anziché lavorare per gli enti di cui erano dipendenti, assumevano regolarmente, in qualità di esterni, incarichi loro affidati da altri comuni, normalmente guidati da amministrazioni di analoga matrice politica, in uno scambio complessivo capillare e organizzato che portava gli enti a non disporre delle proprie risorse umane e professionali e a reperirle fuori con consistente aggravio di costi: un sistema innaturale e artificioso, di sostanziale vanificazione dei rapporti di servizio in essere e avente l’effetto di danneggiare i bilanci senza alcun beneficio per la cosa pubblica, mentre gli enti accusavano passivi pesanti.
Pantaleone, anch’egli di Villalba – scrittore, saggista, sociologo, giornalista e politico – morto a 91 anni nel 2002 è figura di grande rilievo nella letteratura e nella storiografia mafiologica, essendo stato il primo a scrivere del supporto dato dalla mafia siciliana nel ’43 allo sbarco angloamericano in Sicilia sostenendo che essa svolse un ruolo di primo piano: «A Villalba – raccontò e documentò – venne una jeep americana a prelevare Calogero Vizzini. Lo riportò dopo 11 giorni. Fu il boss a guidare da Gela a Caltanissetta l’esercito americano che non dovette sparare un colpo». Per questa tesi fu contestato da storici come Francesco Renda ma aveva ragione Pantaleone il quale fu tra i primi a cogliere altresì e documentare lucidamente l’intreccio perverso tra mafia e politica negli anni ’50 e ’60. Fu deputato all’Ars nel ’47 con il Psi e, recisi i legami con questo partito per i contrasti determinati dalla rigidità e dall’intransigenza delle sue battaglie etiche e politiche, tornò in Assemblea regionale nel ’67 come indipendente nel Pci. Fervente antifascista, fin dagli anni ‘40 condusse memorabili battaglie per il riscatto dei lavoratori oppressi e sfruttati nelle terre controllate dagli sgherri del boss mafioso suo concittadino ‘Don Calò’ Vizzini che il 16 settembre ’44 arrivò anche ad attentare alla sua vita durante un comizio con Girolamo Li Causi: sarebbe stato un delitto analogo, che lo avrebbe colpito come segretario socialista e artefice della mobilitazione per la liberazione delle terre, a quello che tre anni e mezzo dopo a Corleone eliminò Placido Rizzotto. Pantaleone seppe con prontezza salvare Li Causi e se stesso dalla pioggia di proiettili sul palco e scampò alla morte.
Lo scrittore di Villalba è stato autore di decine di libri: dal primo ‘Antimafia occasione mancata’ all’ ultimo ‘Omertà di Stato’, tutti tradotti in vari paesi del mondo. Un suo testo, ‘Mafia e politica’, è stato edito in caratteri Braille da Einaudi nel ’62, con prefazione di Carlo Levi. Altri suoi libri di successo sono ‘Mafia e droga’, ‘L’ industria del potere’ e ‘Il sasso in bocca’ da cui è tratto un film.
Nell’Italia democratica e repubblicana Pantaleone ha subìto una quarantina di processi per diffamazione a mezzo stampa, sempre assolto, a volte dopo una condanna in primo grado, o prosciolto da ogni accusa. In uno di questi, alla sbarra insieme all’editore Giulio Einaudi, ebbe il merito di far dichiarare ‘mafioso’ in un’aula giudiziaria un politico di primo piano come Giovanni Gioia – deputato Dc alla Camera dal ’58 all’83 e tre volte ministro – avendolo giustamente definito tale nel raccontare l’uccisione del segretario Dc di Camporeale Pasquale Almerico assassinato per avere negato la tessera di partito ad un boss mafioso e di avere informato proprio Gioia. E’ grazie a Pantaleone che si scoprirà (fonte Relazione Pio La Torre-Cesare Terranova, Commissione parlamentare Antimafia) che luogotenenti del politico palermitano erano Vito Ciancimino e Salvo Lima, autori del ‘sacco di Palermo’, e Francesco Vassallo, tra i co-protagonisti di quell’operazione nonché genero del mafioso Giuseppe Messina e noto come il ‘carrettiere-costruttore’, finanziato nella sua speculazione edilizia selvaggia dalla Cassa di risparmio presieduta da Gaspare Cusenza, suocero di Gioia.
Dopo avere scritto libri di successo custoditi nelle maggiori biblioteche e avere pubblicato oltre cinque mila articoli sui più importanti quotidiani e settimanali nazionali fino agli anni ’80, Pantaleone, anche per la nettezza delle sue denunce e la sua intransigenza senza compromessi, subì l’ostracismo dell’editoria che conta. Conosciuto Maiorana a Ganci in occasione della conferenza in un liceo (al suo attivo ve ne sono un migliaio) Pantaleone prese a collaborare con l’Obiettivo pubblicandovi articoli dal 1985 al 1996.
Nel 2013, undici anni dopo la morte dello scrittore, Maiorana ha ritenuto di rendergli omaggio ripubblicando i suoi scritti in una raccolta e nel 2015, per uno di essi, è stato querelato. Ne è scaturito un processo penale di condanna con conseguente responsabilità civile di risarcimento dei danni.
Da considerare che Pantaleone, per quello stesso articolo oggi costato la condanna a Maiorana, non era stato querelato da Bordenga che pure ne conosceva certamente la pubblicazione, sia per la diffusione massiccia dovuta anche al prestigio dell’autore che per avere, l’ingegnere e politico di Villalba, inviato al periodico una nota di replica, regolarmente pubblicata da Maiorana, ad un successivo articolo di Pantaleone dell’agosto ’95 cui era seguito – senza più repliche, rettifiche o azioni giudiziarie – l’ulteriore intervento dello scrittore che ribadiva le sue analisi.
<<Questa spiacevole vicenda – racconta Maiorana – si aggiunge a quella subita per aver denunciato gli abusi nell’eremo di Liccia di Castelbuono, intentata da Mario Cicero, anche questa costatami la somma complessiva di 15 mila euro. Con tutto il rispetto per le decisioni dei giudici, L’Obiettivo continua dignitosamente la propria opera da sempre sostenuta dalla comunità dei lettori che apprezzano il coraggio di osare la libera informazione>>.
Questi fatti meritano di essere affrontati appositamente ma ora urge tornare al tema generale e alla battaglia politica, civile, sociale, culturale che si rende necessaria per la democrazia.
E’ ovvio che con la libertà di stampa vi siano anche altri diritti da tutelare, come quello all’onore delle persone.
Ma il bilanciamento tra i due beni costituzionali è, ancora oggi, condizionato e di fatto vincolato dal legislatore fascista, con l’emanazione del Codice Rocco nel 1930 quando il regime aveva già insediato pienamente la dittatura e cancellato ogni diritto e libertà come, appunto, quella di stampa. Nel 1925 il Parlamento era stato privato del potere legislativo; nel ’26 era stato soppresso il sistema di elezione delle amministrazioni comunali e provinciali e i sindaci eletti erano stati cacciati e sostituiti da podestà nominati dal governo; era stato proibito lo sciopero e lasciato in vita solo il sindacato fascista; era stata soppressa la libertà di stampa e ammessi solo i giornali fascisti; era stato istituito il Tribunale speciale che durante il fascismo condannò oltre cinque mila italiani a 27 mila anni di carcere e ne mandò al confino altri 15 mila; nel 1928 al partito fascista era stato attribuito il potere di compilare le liste dei candidati, tutti, alle elezioni della Camera, che gli elettori potevano solo approvare o respingere, pubblicamente, in blocco; era stata introdotta la censura per impedire ogni dissenso verso il regime, schedati tutti i cittadini ‘sospetti’ e perfino il cinema e il teatro fatti oggetto di controlli e repressioni sistematiche.
Questa è l’Italia nella quale, nel 1930, il giurista-ministro Alfredo Rocco vara il codice di procedura penale, sopravvissuto fino al 1988, e il codice penale tuttora vigente.
Rocco, fervente nazionalista di vocazione imperialistica e antidemocratica, deputato fascista, è membro del Governo Mussolini fin dalla sua nascita il 31 ottobre 1922 come sottosegretario, prima al Tesoro e poi alle Finanze, quindi ministro della Giustizia dal ’25 al ’32, senatore del Regno fino alla morte nel ’35. Utile ricordare che Rocco è anche il presidente della Camera dei deputati nella quale il 30 maggio 1924 Giacomo Matteotti pronuncia il suo discorso sulle violenze, gli abusi e le illegalità delle elezioni del 6 aprile precedente, discorso per il quale sarà ucciso da squadracce criminali fasciste; Rocco è in carica ancora il 3 gennaio successivo e presiede perciò la seduta quando Mussolini si assume tutta la responsabilità di quel delitto, dichiarandosi quindi anche al suo cospetto un criminale omicida nonchè assassino della democrazia e con quel discorso passato alla storia dà il via alla dittatura in tutte le sue forme estreme e sanguinarie. Due giorni dopo, il 5 gennaio ’25 Rocco lascia lo scranno più alto di Montecitorio che da insigne giurista ha ridotto a zerbino del duce per insediarsi a capo del Ministero della Giustizia dove rimarrà fino al ’32 portando in dote al regime di Mussolini i due codici.
Del codice di procedura penale abbiamo detto, quello penale ancora vigente è tuttora in larga parte immutato forse in virtù di un solido impianto scientifico ma soprattutto perché l’Italia postfascista che avrebbe dovuto rinnegarlo in realtà era, ed a lungo è rimasta, nelle sue viscere profonde, in gran parte fascista, filofascista o comunque indifferente e non ostile ai tratti distintivi di quella tragica e rovinosa esperienza liberticida.
Diversamente, come sarebbe stato possibile che Gaetano Azzariti, presidente della Commissione fascista sulla razza, dal 1927 al 1949 capo dell’ufficio legislativo dei Guardasigilli in carica (da Rocco al suo dodicesimo successore, compreso Palmiro Togliatti) fosse stato anche il ministro di Grazia e Giustizia del Governo-Badoglio e, soprattutto, nel ’57, undici anni dopo l’avvento della Repubblica, presidente della Corte Costituzionale? E se ciò non bastasse a rendere l’idea, aggiungiamo che Azzariti, antisemita, razzista, si doleva che «l’egualitarismo dominante … senza differenza di età di sesso di religione o di razza», non fosse più «una specie di dogma indiscutibile» ma si rallegrava che <<col fascismo e grazie al fascismo ora è relegato in soffitta», affermando che «la diversità di razza è ostacolo insuperabile alla costituzione di rapporti personali, dai quali possano derivare alterazioni biologiche o psichiche alla purezza della nostra gente». Nel 1938 Azzariti aderì al ‘manifesto della razza’ che fu la base dell’approvazione delle leggi razziali e divenne presidente della citata commissione, nota come ‘tribunale della razza’, istituita al ministero dell’Interno.
Valga questo esempio per tutti, perché nell’intero corpo dello Stato repubblicano nato dalla Costituzione antifascista, transitarono come nulla fosse, in posizioni di vertice decisive per gli assetti e nei nodi cruciali del ‘Moloch’ burocratico, centinaia di migliaia di fascisti che avevano servito fedelmente il regime, anche compiendone e favorendone tutti gli orrori e i delitti.
Il reato di diffamazione – nella versione a mezzo stampa che è la sola che qui ci riguarda – previsto dal ‘Codice Rocco’ è sostanzialmente ancora oggi vigente nella sua formulazione originaria. Inserito, art. 595, sotto il Capo II del Titolo XII del Libro II del Codice penale, intitolato “Dei delitti contro l’onore” esso punisce la pubblicazione di notizie lesive dell’onore di qualcuno e non consente al giornalista, tranne il caso in cui il presunto diffamato sia un pubblico ufficiale chiamato in causa nell’esercizio delle funzioni, di provare la verità del fatto.
Il che significa che il codice fascista, ancora oggi pienamente vigente ottant’anni dopo la caduta del fascismo e 75 anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione e del suo articolo 21, criminalizza la pubblicazione di notizie vere anche se di pubblico interesse, qualora lesive dell’onore di qualcuno che non sia pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni (solo in questo caso, o quando sia lo stesso querelante a chiederlo, l’art. 596 che disciplina le cause d’esclusione ammette la prova della verità del fatto). Eppure tutti, a cominciare dai parlamentari che oggi legiferano – e siamo nel 2023 a trascinarci ancora questa insopportabile zavorra della democrazia – dovrebbero sapere che l’interesse pubblico alla conoscenza può essere molto forte e diffuso anche intorno alla sfera e all’attività di soggetti che non siano pubblici ufficiali. Ed anzi la realtà pubblica si dispiega normalmente e nella stragrande misura attraverso gli atti di un complesso di protagonisti – politici, sociali, economici, burocratici, amministrativi – che non sono pubblici ufficiali e sul conto dei quali pertanto scrivere la verità è, ancora, reato, come vollero Alfredo Rocco e il suo capo politico Benito Mussolini.
Il reato di diffamazione è inserito nella parte cosiddetta speciale del Codice Rocco, quella che sviluppa in modo più forte ed estremo l’impronta marcatamente e specificamente fascista dell’impianto normativo. Eppure, nei 93 anni intercorsi tra il suo avvento e i nostri giorni, l’unico fatto intervenuto in materia è la sentenza della Corte di Cassazione, I sezione Civile, del 18 ottobre 1984 che, 39 anni fa, ha emanato il cosiddetto ‘Decalogo’ che traccia i confini dell’esimente del diritto di cronaca, che quindi risulta l’unico recinto – piccolo, incerto, traballante – di riserva della libertà di stampa: recinto i cui confini sono nelle mani di giudici spesso inclini a restringerlo fino a farlo scomparire, soprattutto quando a dolersi di una presunta diffamazione sono personaggi potenti contro giornalisti indipendenti dell’editoria minore. Tre paletti delimitaano questo angusto recinto, tutti da rispettare altrimenti vince sempre il querelante insofferente verso l’attività di stampa: la verità, l’utilità sociale dell’informazione (ovvero l’interesse pubblico alla conoscenza, la cosiddetta pertinenza), la forma civile dell’esposizione dei fatti (continenza). Seguono le varie norme del ‘Decalogo’ che complessivamente autorizzano pubblici ministeri e giudici a criminalizzare l’attività di stampa non gradita a qualunque mandarino, satrapo, califfo o anche solo affarista o faccendiere danaroso e a condannare penalmente giornalisti colpevoli solo di riferire fatti di pubblico interesse ed esprimere opinioni critiche non gradite ai querelanti anche se preziose per la comunità.
E’ evidente infatti il tasso di discrezionalità e di arbitrio cui si presta la formulazione dei tre presupposti del diritto di cronaca e di critica in funzione di esimente: se anche un solo frammento di una verità ampia e articolata risulta non provato, semprechè la prova sia consentita, la condanna è dietro l’angolo tutte le volte che di fronte all’imputato non vi sia un giudice dotato di onestà intellettuale e limpida coscienza democratica e costituzionale vocata alla trasparenza della res pubblica. L’opinabilità illimitata della sussistenza dell’interesse pubblico (pertinenza) è fin troppo evidente, mentre addirittura assurdo, anacronistico e di matrice censoria e inquisitoria è il terzo elemento, la cosiddetta ‘continenza’: come contrastare la libertà di un giudice di ritenere insufficiente, con il suo personale metro linguistico e culturale, la dose di ‘continenza’ usata dal giornalista alla sbarra?
Per comprendere l’assurda lesione della democrazia che tre quarti di secolo di vita della Costituzione repubblicana non hanno ancora saputo arrestare, sul piano della comprensione storica può essere illuminante estendere lo sguardo, in tema di diffamazione a mezzo stampa, dal Codice Rocco d’impronta fascista ad una legge di matrice repubblicana approvata dall’Assemblea costituente in veste di legislatore ordinario l’8 febbraio del 1948 quando ancora non era stato eletto il primo Parlamento nell’Italia tornata democratica: è la legge 47/48 nota come ‘legge sulla stampa’.
A scanso di equivoci premetto di apprezzare la bellezza, l’altezza e la grandezza della nostra Carta come la massima conquista politica di civiltà, frutto della resistenza al nazifascismo, mai realizzatasi nel nostro paese. Considero sublime la formulazione dei principi, pur inorridendo dinanzi all’art. 7 che recepisce i Patti lateranensi stipulati da Mussolini: comprendo che, per quanto scellerata, la norma sia stata il compromesso obbligato tra forze progressiste e cattoliche per un’intesa necessaria sull’intero impianto costituzionale. Settantacinque anni dopo credo non sia più accettabile questa norma (la quale produce l’effetto di porre a carico dello Stato insegnanti in servizio nella scuola pubblica ma scelti dai vescovi in totale arbitrio discrezionale e attraverso odiose discriminazioni in contrasto con l’art. 3) ma l’accenno qui è utile solo per chiudere la genesi storica delle norme che di fatto criminalizzano l’informazione e la stessa manifestazione del pensiero e prendere atto che la disciplina penale della diffamazione a mezzo stampa non si deve solo al legislatore fascista ma anche a quello repubblicano, addirittura a quel legislatore ispirato e illuminato che fu la Costituente.
L’art. 13 della legge 47/48, così come formulato da quei legislatori che avevano appena scritto la Costituzione, disponeva: <<Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire centomila (somma poi elevata, nel 1981, a lire cinquecento mila n.d.r.)>>.
Avverto subito che l’intero articolo, su impulso della Corte europea dei diritti dell’uomo, è stato annullato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 150 (22-6/12-7 2021) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 14 luglio 2021. Ma non possiamo ignorare che questa norma, vigente fino a meno di due anni fa e scritta dai nostri padri e dalle nostre madri costituenti, fino a quando la Corte Edu non ha preteso la sua cancellazione, è stata operante in piena sintonia con quella del codice fascista che anzi ha portato fino alla conseguenza estrema di rendere obbligatoria, di fatto imponendola ai giudici, la misura detentiva poiché disponeva l’applicazione della reclusione ‘e’ della multa: quindi entrambe le sanzioni, togliendo al giudice la libertà di scegliere una delle due. E quale sarebbe il crimine commesso da un giornalista tanto grave da meritare necessariamente la reclusione fino a sei anni? Avere a qualcuno ‘attribuito un fatto determinato’, cioè raccontare i fatti, spiegarli e giustamente indicare anche i nomi delle persone che li hanno compiuti, potendo ben trattarsi anche di atti di soggetti titolari di pubbliche funzioni poco inclini a darne conto alla pubblica opinione e perciò armati di querela che blinda la loro pretesa perfino al di sopra della verità dei fatti narrati?.
Ho voluto fare riferimento a questa norma vigente fino al 14 luglio 2021, non per rimproverare i nostri Costituenti (artefici di quella che anch’io definisco la Costituzione più bella del mondo o, certamente, tra le più belle) ma perché questo dato storico credo ci aiuti a capire come l’Italia passò dalla dittatura alla democrazia senza avere mai saputo fare i conti con l’orrore e le responsabilità del ‘Ventennio’ e come, anche sotto i governi post-fascisti dal ’43 in poi e, purtroppo, anche sotto quelli della Repubblica e nella luce nuova della Costituzione, molti di quei responsabili abbiano continuato ad innervare lo Stato e a muoverne le leve. E magari voglio credere che la gran parte dei 556 deputati che si riunirono l’ultima volta il 31 gennaio ’48, per varare alcune leggi apposite dopo avere concluso il mandato più volte prorogato e dato alla luce la nostra Carta già entrata in vigore il primo gennaio, si siano distratti lasciando buon gioco a quel sottobosco di funzionari e burocrati giunti direttamente dal fascismo, riciclatisi grazie alla generosa amnistia di Togliatti il quale, abbiamo visto, ebbe come capo del suo ufficio legislativo Azzariti che fu anche consulente dell’Assemblea costituente.
Mi viene difficile ipotizzare che a quella formulazione dell’orribile art. 13 della legge sulla stampa rimasto in vigore per 73 anni abbiano direttamente lavorato figure come Piero Calamandrei o Benedetto Croce, Teresa Mattei o Concetto Marchesi, Sandro Pertini o Ugo La Malfa, Paolo Treves o Ignazio Silone, Giuseppe Di Vittorio o Eduardo Di Giovanni, Giuseppe Dossetti o Giorgio La Pira, Lelio Basso o Aldo Moro, Vittorio Foa o Antonio Giolitti, Ferruccio Parri o Umberto Terracini. Tutto ciò solo per la conoscenza, la memoria storica, la coscienza attuale, quindi la comprensione dei problemi di lunga data che, incredibilmente, ci ritroviamo del tutto irrisolti e che bisogna affrontare: sono un cancro della democrazia e bisogna rimuoverlo per la salute dell’intero corpo sociale.
Per tornare, nell’ordinamento vigente, al difficile bilanciamento tra diritti costituzionali in potenziale conflitto e al sentiero stretto e impervio tracciato dalla Cassazione con il suo ‘Decalogo’, qui ci preme focalizzare l’area dell’informazione che per definizione verte su fatti di pubblico interesse rispetto ai quali la pretesa della tutela dell’onore privato e individuale deve necessariamente arretrare rispetto al valore della conoscenza di ciò che attiene alla realtà pubblica e sociale dove essa è precondizione di democrazia.
Ma se in quest’ambito volessimo avere il massimo riguardo per le esigenze di tutela della reputazione personale degli individui (i quali potrebbero tranquillamente astenersi dall’esercitare pubbliche funzioni e dal compiere atti di rilevanza pubblica in cambio di una più alta tutela di protezione della riservatezza e d’intangibilità dell’onore personale) dovremmo comunque chiederci: perché la condotta oggi disciplinata dal reato di diffamazione deve essere, appunto, ‘reato’ ed essere sanzionata penalmente?
Perché una società democratica modellata sulla nostra Costituzione dovrebbe criminalizzare, al punto da comminare ai colpevoli le pene previste per delitti gravi, un atto di pensiero, d’informazione, d’opinione?
Ciò, per quanto ripugnante, aveva senso nello Stato fascista, come in ogni dittatura che non consenta i diritti e le libertà del nostro articolo 21, mentre non ha alcuna spiegazione logica nel nostro ordine costituzionale. E non perché anche il diritto alla reputazione, all’onore e alla riservatezza non debbano essere tutelati, ma il mezzo di tutela non può essere la legge penale.
Del resto, se una persona si ritenga danneggiata ingiustamente dalla divulgazione di notizie non veritiere sul suo conto, perché queste devono essere qualificate – da uno Stato democratico che ha nel diritto di tutti alla conoscenza della realtà e nella massima circolazione delle informazioni la sua essenza naturale – come un delitto punito addirittura con la detenzione in carcere e non dar luogo invece a rimedi giusti, appropriati, utili allo scopo ma non tali da minare dalle fondamenta l’edificio costituzionale della Repubblica?
La stessa contestazione va estesa anche allo strumento civilistico della clava del danno economico impugnata dal presunto diffamato con l’ulteriore, analoga conseguenza, di impedire de facto ogni attività della libera stampa. Il rischio di dovere corrispondere somme ingenti, di cui spesso piccoli giornali e giornalisti indipendenti non dispongono, è deterrente non meno forte di una condanna penale. In ogni caso l’uno e l’altro rischio convivono con gli alti costi della difesa legale e del processo, penale o civile che sia.
Ma anche su questo punto possiamo riproporre la domanda di prima. Perché una società democratica modellata sulla nostra Costituzione dovrebbe rendere così rischioso e complicato un atto d’informazione, di pensiero, d’opinione, di fatto ostacolandolo con la minaccia di un danno economico insostenibile e incompatibile con la sopravvivenza editoriale? Qual è la ratio se non – paradossalmente e beffardamente – l’esatto opposto dell’impianto costituzionale e della solenne proclamazione, fin dal primo articolo, dell’essenza democratica della Repubblica?
Mi si dirà che anche il diritto all’onore e alla reputazione merita tutela. Certamente. Ma il punto è proprio questo. La tutela più appropriata, efficace, naturale è quella in forma specifica, che protegge pienamente e totalmente il bene leso (ovvero l’onore e la reputazione) lasciando inalterato l’equilibrio costituzionale della difesa di tutti i beni meritevoli, senza attentare alla libertà di stampa che è presidio di democrazia più di ogni altro diritto in quanto la sua valenza non si esplica solo nei termini funzionali ai suoi titolari – cittadini o giornalisti che la esercitino attivamente – ma, attraverso di essi, è strumentale al diritto dell’intera comunità di essere informata.
L’unica tutela giusta – perché pienamente sufficiente, efficace, idonea allo scopo e non eccedente rispetto ad esso con i pesanti effetti collaterali segnalati – è quella ’specifica’, peraltro in coerenza con un principio basilare dell’ordinamento civilistico applicabile a qualunque caso di danno da risarcire. L’art. 2058 del codice civile dispone che «il danneggiato può chiedere la reintegrazione del danno in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore». Questo è un principio primario ed è chiaro: se danneggio un bene altrui devo ripristinarlo e, solo ove non sia possibile, non mi resta che pagare al proprietario la somma equivalente. Peraltro le sole eccezioni che il legislatore pone assecondano l’interesse del debitore che non può essere costretto a ripristinare il bene danneggiato se non è possibile o se il ripristino è troppo oneroso per lui (come quando ripararlo costerebbe più del suo valore), sicchè in tal caso è meglio, o inevitabile, corrispondere l’equivalente in danaro.
E’ questo un principio condiviso in dottrina per la quale la dizione testuale dell’art. 2058 porta a riconoscere nella reintegrazione il rimedio principale, nel risarcimento per equivalente il rimedio sussidiario. <<La reintegrazione del danno in forma specifica (o, con diversa formula, la riparazione in natura del danno) – è tesi condivisa – si risolve nell’obbligazione del responsabile di ricostituire la situazione di fatto antecedente alla procurata lesione, consentendo all’attore pregiudicato di attuare l’interesse vantato senza doversi accontentare del mero equivalente pecuniario>>.
Quanto di meglio e di appropriato nel nostro caso? Qui ripristinare il bene leso è sempre possibile per definizione e l’unica forma efficace, giusta e non punitiva per alcuno, è proprio il ripristino del bene violato. Se la lesione è avvenuta tramite la pubblicazione di una notizia, un pensiero, un’opinione, una critica, basterà garantire la diffusione nella stessa forma di un contenuto che riporti l’onore o la reputazione intaccati al loro stato originario.
Perché, invece, bisogna dare un valore economico all’onore danneggiato quando è possibile riportarlo al suo ‘splendore’ senza infliggere un colpo durissimo non solo al singolo autore del danno ma a tutti i giornalisti, a tutti i potenziali diffusori di notizie preziose per l’intera collettività? Con l’ulteriore conseguenza di mettere nelle mani di ogni malandrino del potere, di ogni gestore opaco o malversatore della cosa pubblica, di ogni trafficante nell’ombra, di ogni approfittatore delle risorse della comunità per fini privati una pistola sempre carica che uccide pressoché totalmente la libertà di stampa?
Non vi è dubbio che le norme penali richiamate abbiano l’imprinting storico del regime fascista e la matrice tipica di uno Stato che non tollera libertà di stampa e democrazia. In molti paesi non esiste il reato di diffamazione e men che meno quello per mezzo della stampa la cui configurazione è un assurdo e un non senso.
Ma il problema oggi è ben più vasto ed esteso della sua stessa matrice storica, anche se, ottant’anni dopo la sua fine, volessimo riconoscere nella cultura e nella realtà presente elementi residuati di quella dittatura.
Di questo retaggio – assurdo, anacronistico, letale per la democrazia – si avvalgono oggi settori del potere d’ogni estrazione, anche nel campo ideologico molto distante da quello che, in tutte le declinazioni possibili ed anche nelle più estese, definiamo fascista.
Da tali forme del potere non è escluso quello politico che dispone della funzione legislativa, la sola leva attraverso cui si possano varare le leggi e modificare quelle esistenti.
Ecco perché occorre un grande movimento di pensiero che ponga con urgenza il problema e dica con chiarezza ad ogni partito, gruppo politico, singolo parlamentare: se vuoi essere degno del tuo ruolo sottoponiti alle leggi della democrazia, cioè al consenso elettorale che deve essere libero, quindi frutto della piena libertà di circolazione delle informazioni, e così anche durante l’adempimento del tuo mandato e di tutti i mandati affidati per l’espletamento di attività di pubblico interesse. Tale libertà è incompatibile con l’esistenza nel nostro ordinamento del reato di diffamazione a mezzo stampa e della possibilità giuridica offerta ai presunti diffamati di ottenere forti somme economiche a ristoro dell’onore ‘impolverato’. Perché non levare la polvere, con piena soddisfazione di tutti (le parti e l’intera comunità che può avvalersi di una libera stampa sveglia e pronta ad informarla su tutto) anzichè stabilire un prezzo, consegnando un lucroso affare al querelante il quale cura solo i suoi interessi e imponendo un sacrificio assurdo al querelato il quale invece opera per l’intera comunità?
La necessità di modificare il Codice Rocco è urgente anche rispetto a tante altre norme e al suo stesso impianto complessivo. Solo per fare un esempio chi, affamato, dovesse prendere una mela sul banco di un supermercato rischia le manette e anni di reclusione, mentre è impossibile arrestare l’organizzatore di truffe miliardarie che rubano tutto a milioni di persone.
Ma qui abbiamo voluto affrontare un’urgenza specifica, la più grave di tutte: una strage di democrazia, silenziosa e nascosta, perché si compie non tanto attraverso i processi e le condanne ai giornalisti spesso relegate nelle cronache di provincia e sottaciute dalle stesse vittime soggiogate e impaurite, ma attraverso l’imposizione – deterrente ed esemplare – del silenzio a tutti coloro che non possono correre il rischio perchè privi di grandi mezzi economici e non garantiti, che poi sono anche quelli liberi e non compromessi.
Altra cosa è l’editoria mainstream, capace certamente di fronteggiare il rischio ma priva, tranne poche eccezioni, di quegli elementi di purezza imprenditoriale che possano garantirne indipendenza e libertà da quegli stessi interessi e condizionamenti che ispirano e muovono il vasto armamentario che minaccia, aggredisce e punisce chi vorrebbe solo informare raccontando i fatti senza reticenze, omissioni, compromessi e connivenze.