
Al Tribunale di Ragusa la giustizia è affare privato. Negate le riprese audio-video di un’udienza pubblica: il processo intentato da Libera e da Ciotti, con testi Sigfrido Ranucci e Paolo Mondani di “Report”, accompagnati dai carabinieri. Decisione assurda e immotivata, attacco all’informazione.
<<La giustizia è amministrata in nome del popolo. Il giudice è soggetto solo alla legge>>. Così la Costituzione, art. 101, apre il titolo dedicato alla magistratura. Le conseguenze, nonché i vincoli posti al legislatore ordinario sono chiari e molteplici, già oggetto di dibattito e di scontro quando qualche stravagante ministro, per ingraziarsi un capo partito insofferente alle leggi, sosteneva che il ‘popolo’ fosse la ‘maggioranza elettorale’ del momento.
Qui ci preme considerare solo un profilo ben preciso della norma. Esattamente questo: la <<giustizia amministrata in nome del popolo>> e il <<giudice soggetto solo alla legge>> sono presidio di trasparenza e, nel caso del processo penale, soprattutto nel rito ordinario del dibattimento, di “pubblicità”.
Il processo penale è pubblico anche perché in esso, appunto, <<la giustizia è amministrata in nome del popolo>>. Tanto è vero che non solo ne sono pubblici gli atti ma alle udienze – ovviamente nei limiti di spazio e di compatibilità con il regolare svolgimento del processo in sicurezza – può partecipare anche il pubblico, ovvero comuni cittadini desiderosi, e a ciò pienamente legittimati, di osservare direttamente come venga <<amministrata la giustizia in nome del popolo>> di cui sono parte.
Se a tali norme aggiungiamo la speciale protezione costituzionale della libertà di stampa, ne consegue che gli organi d’informazione, così come il pubblico ed anzi essi in suo nome e come suo ‘portavoce’, devono avere naturale accesso al processo. E ciò, sia in riferimento alle persone che operano professionalmente (peraltro in Italia appartenenti ad un ordine che è ente di diritto pubblico, in questo caso quello dei giornalisti) sia ai mezzi necessari per l’espletamento del loro servizio garantito dalla Costituzione. E tra questi mezzi ovviamente sono contemplati i dispositivi tecnici – un tempo ingombranti, ora invece ultraleggeri e quasi invisibili – di registrazione audio video, necessari per radio, tv e mass multimediali. Tant’è che il codice di procedura penale disciplina questa attività.
L’art. 147 delle disposizioni d’attuazione dispone che <<ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva o la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell’udienza o alla decisione. L’autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto. Non possono, in ogni caso, essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse>>.
La norma è chiara. Fatto salvo il diritto di una o più parti del processo a non essere videoripresa, quando l’udienza è pubblica, così come può esserci, appunto, il ‘pubblico’, a maggior ragione oserei dire, possono e devono esserci i media che lo vogliano nell’esercizio della libertà di stampa garantita dall’art. 21 della Costituzione.
Pertanto, fatta salva la specifica valutazione del giudice d’udienza rispetto ad eventuali esigenze straordinarie e all’eventuale indisponibilità di una o più parti a prestare il consenso, l’accesso ai giornalisti e ai loro mezzi di documentazione non può essere mai limitato, né vietato. E in ogni caso, quando una delle parti nega il consenso, basta rispettare questo limite senza impedire totalmente la documentazione audio-video: addirittura la norma consente al giudice di imporre le riprese anche alla parte che non le voglia quando la conoscenza del dibattimento abbia un interesse socale tale che debba prevalere.
Quindi l’accesso ad un dibattimento pubblico deve sempre essere consentito ai mezzi d’informazione. Spetta poi al giudice d’udienza rendere tale diritto compatibile con quello di parti o soggetti presenti nella scena del processo indisponibili alla ripresa della loro immagine.
Fatta questa premessa, tanto ovvia da sembrare inutile se non fosse per quanto segue, ecco cosa succede a Ragusa. Qui il presidente facente funzioni del tribunale, Vincenzo Panebianco, che guida la sezione penale, ha rigettato l’istanza di una testata giornalistica di documentazione audiovideo delle udienze di un pubblico dibattimento, con la fantasiosa e stupefacente motivazione che ad impedirla siano <<le perduranti esigenze sanitarie derivanti dalla pandemia da Covid 19>>.
Tale diniego riguarda quindi l’accesso al palazzo come tale, pertanto è assoluto e prescinde dalla singola udienza oggetto della comunicazione della testata giornalistica, nonchè da eventuale dissenso di qualcuna delle parti che solo il giudice d’udienza, nel momento della sua apertura, potrà valutare e disciplinare. Infatti le udienze in questione sono previste l’8 giugno e il 13 luglio prossimi, mentre la comunicazione della testata è dei primi di febbraio e la risposta di Panebianco del 12 maggio scorso.
Come è noto a tutti, a Ragusa non c’è alcuna emergenza sanitaria, né alcun fattore di rischio, né alcuna prescrizione anti-Covid difforme da quelle generali in atto nel resto del paese.
Tutte le udienze si tengono regolarmente con presenza del pubblico. L’accesso nel palazzo di giustizia non viene negato a nessuno, neanche a semplici cittadini estranei ai processi.
L’udienza in questione non solo è pubblica come ogni udienza dibattimentale, ma non presenta (per i reati che ne sono oggetto, né per le persone interessate) alcuna esigenza di protezione o riservatezza, fermo restando il diritto delle parti che lo vogliano di non essere riprese. Anzi, se mai possa esistere un processo che più di altri abbia in se incorporata l’essenza intrinseca della pubblicità, è proprio questo: l’unico reato per cui si procede è la diffamazione a mezzo stampa e il suo oggetto è la definizione dei confini del diritto di cronaca rispetto a fatti di altissimo interesse pubblico come il caso ‘Sistema-Montante’, la mafia e l’antimafia, l’attività di Libera, l’associazione più rappresentativa dell’antimafia sociale, e le tante vicende connesse, peraltro tutte di grande attualità proprio in questo periodo.
Il rigetto della richiesta – e l’assurda motivazione, riguardante peraltro l’ingresso nel palazzo tout court, consentito però a chiunque tranne ai giornalisti che lo chiedano per ragioni di servizio – è un fatto grave e inaccettabile, lesivo della libertà di stampa e del diritto all’informazione, peraltro discriminatorio proprio contro i giornalisti, in pratica i soli soggetti esclusi da un evento pubblico al quale chiunque, tranne loro, possono assistere.
Come già evidenziato, il processo in questione presenta un altissimo interesse pubblico sia per i fatti che ne sono oggetto, che per le persone coinvolte: dato comunque che non dovrebbe essere necessario sottolineare perché tutti i processi – che non siano celebrati ‘a porte chiuse’ per gravi e comprovate superiori esigenze – sono pubblici nella stessa misura.
Per la cronaca la documentazione audio-video, negata dal presidente del tribunale, concerne le udienze previste mercoledì 8 giugno 2022 alle ore 13.00 e mercoledì 13 luglio 2022 alle ore 11.30, nell’ambito del procedimento penale contrassegnato ‘Rgnr 637/19’. Anche se non necessario, la testata giornalistica nella richiesta inoltrata al giudice Panebianco nella sua funzione di presidente del tribunale ha descritto il processo in questione <<di altissimo interesse pubblico in quanto riguarda i temi della cosiddetta ‘antimafia sociale’, l’attività dell’associazione Libera il cui legale rappresentante Pio Luigi Ciotti è parte civile>>, rilevando le posizioni assunte dalla stessa rispetto ai diversi procedimenti in corso dinanzi alla corte d’appello e al tribunale di Caltanissetta sul cosiddetto ‘Sistema Montante’, nonché l’inchiesta per associazione mafiosa promossa dalla direzione distrettuale antimafia nei confronti dell’ex presidente di Confindustria Sicilia Antonio Calogero Montante.
Peraltro nella comunicazione inviata già a febbraio scorso, la testata giornalistica e la società editrice facevano presente di <<rimettersi totalmente, garantendone fin d’ora la più scrupolosa osservanza, ad ogni prescrizione che il tribunale volesse impartire sulle modalità di esecuzione delle riprese al fine di non disturbare il corretto svolgimento dell’udienza e preservare l’eventuale indisponibilità di qualcuna delle parti ad essere ripresa e/o registrata>>. Peraltro la testata auspicava un riscontro sollecito <<dovendo purtroppo lamentare la mancata risposta ad analoga istanza inoltrata con congruo anticipo in relazione alla precedente udienza del 2 febbraio 2022. In questo caso peraltro – si legge nella nota – la nostra redazione ha appreso successivamente che in tale udienza, tenutasi regolarmente, il giudice, rilevato che nulla ostasse all’accoglimento, ha fatto presente di avere avuto visione dell’istanza solo nel momento dell’apertura dell’udienza stessa>>. Ma la troupe di ripresa non poteva esserci perchè a quell’istanza inviata via pec non era pervenuta alcuna risposta nonostante i ripetuti solleciti telefonici agli uffici competenti.
Il processo in questione è quello in cui imputato, di diffamazione a mezzo stampa, è il sottoscritto, querelato a gennaio 2019, nella qualità di direttore dell’emittente televisiva La Prima Tv, da Pio Luigi Ciotti presidente di Libera. Il reato contestato sarebbe stato commesso nei confronti di Ciotti attraverso un’intervista, trasmessa a novembre 2018, a Vincenzo Guidotto, tra i fondatori di Libera e consulente della commissione parlamentare antimafia, sui silenzi dell’associazione in merito all’inchiesta Montante, arrestato il 13 maggio dello stesso anno e del quale ad agosto erano divenuti pubblici i ‘diari segreti’.
L’intervista, realizzata dal giornalista Marco Milioni su mio incarico quale direttore, conteneva diverse citazioni della puntata di Report condotta da Ranucci, trasmessa da Rai 3 qualche giorno prima, il 12 novembre 2018, e contenente l’inchiesta di Paolo Mondani ‘L’apostolo dell’Antimafia’ con ampi riferimenti al tema dei rapporti tra Ciotti e Montante e all’atteggiamento dell’associazione rispetto all’operato dell’ex presidente di Confindustria Sicilia colpito dall’inchiesta ‘Double face’.
Nell’udienza dell’8 giugno prossimo è previsto l’esame dibattimentale dei testi Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione di Rai 3 ‘Report’ e di Paolo Mondani, inviato e co-autore, i quali peraltro saranno accompagnati nel palazzo di giustizia dai carabinieri, su ordine del tribunale in seguito alla loro mancata presentazione non giustificata nelle udienze precedenti.
Ma se ciò, considerato anche il livello d’interesse pubblico e dell’informazione intorno a due dei protagonisti della prossima udienza (le inchieste di Report del 23 e 30 maggio scorsi del duo Ranucci-Mondani sono al centro del dibattito nazionale, quanto e forse più della guerra) è qualcosa che rende quell’inqualificabile diniego un vero e proprio attentato a valori e diritti costituzionali che dovrebbero ispirare l’azione dei magistrati prima ancora che quella di tutti, l’assurdità della decisione si può misurare in modo molto più semplice e banale.
Nell’aula del tribunale in cui si tiene l’udienza (ogni udienza) possono entrare i giudici, il personale di servizio, le parti, i testimoni, e perfino il pubblico. E anche quando a causa del lock-down al pubblico possano essere state poste limitazioni, queste, al di fuori dei periodi di totale sospensione dell’attività, così come non riguardavano i soggetti citati non avrebbero mai potuto limitare la presenza dei giornalisti. E tutto ciò riguarda ormai un passato abbastanza lontano. Da tempo non c’è alcun limite, fatto salvo l’uso delle mascherine e, fino ad un certo momento, l’obbligo del green pass. Ma da tempo tutto ciò non impedisce ad alcuno, e nemmeno al semplice cittadino che sieda nei posti del pubblico senza avere alcun altro ruolo, di potere assistere alle udienze.
Peraltro proprio questo blog si è trovato a raccontare un’udienza penale tenutasi lo scorso 21 marzo, dinanzi al tribunale in composizione monocratica come nel caso che ci riguarda, nella quale un teste, volendo inscenare una sorta di comizio in luogo di ciò che avrebbe dovuto essere un esame testimoniale, si portò il sostegno di una corposa ‘claque’: numerosi spettatori tra il pubblico. Abbiamo già raccontato questa penosa vicenda (in due articoli leggibili qui e qui) che rievochiamao solo perchè essa attesta che a nessuno viene da tempo limitato l’accesso nel palazzo di giustizia per motivi di Covid.
Pertanto, il divieto di documentazione audiovisiva dell’udienza è assurdo, gravemente lesivo della libertà di stampa, di fatto privo di ogni motivazione seria e plausibile, visto che tale non è certamente quella addotta. Peraltro così ‘incredibile’ da sembrare uno scherzo o uno scherno, del tipo punito dall’art. 343 del codice penale che, in questo caso, andrebbe declinato nella versione <<oltraggio al popolo italiano>>, proprio nel senso chiarito in premessa, un senso (<<la giustizia è amministrata in nome del popolo>>) forte e chiaro nel dettato costituzionale.
Nota di redazione: dal processo in questione ha preso le mosse una ricostruzione dei fatti in una serie di articoli:
qui l’ultimo (in fondo al testo il richiamo a tutti i precedenti).